Revoca del nulla osta all’ingresso: illegittima l’inerzia della P.A. (TAR Campania n. 2471 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato è illegittima quando l’Amministrazione provveda alla ricognizione dei presupposti di fatto dopo un consistente lasso temporale dal rilascio, senza che tale ritardo sia imputabile allo straniero. La P.A. non può allocare sull’interessato l’alea del decorso del tempo determinato dal proprio contegno inerte. Ai fini della revoca l’Autorità deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, avendo riguardo alla durata del soggiorno, ai legami familiari, ai rapporti di lavoro in Italia e alla permanenza di legami con il Paese d’origine.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva nell’agosto 2022 dalla Prefettura un nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato e faceva ingresso nel territorio nazionale. L’Amministrazione non provvedeva però a convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e il datore di lavoro originario si rendeva irreperibile e indisponibile a tenere fede agli impegni assunti.

Lo straniero reperiva nel frattempo una nuova occasione lavorativa. Sopravveniva quindi il provvedimento di revoca del nulla osta, motivato dalla mancata sottoscrizione del contratto con il datore originario. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere, in particolare per la mancata valorizzazione dell’attività lavorativa nel frattempo iniziata e per la distanza temporale tra rilascio e revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando le statuizioni già rese in sede interinale, dalle quali non ravvisa ragione per deflettere. La delibazione positiva delle censure muove dall’ingresso in Italia optimo iure, avvenuto in forza del nulla osta rilasciato nell’agosto 2022.

Il giudice valorizza il consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del titolo e la sua revoca. L’Amministrazione, a fronte di un nulla osta del 2 agosto 2022, ha provveduto solo diversi anni dopo alla ricognizione dei presupposti di fatto, pur trattandosi di elementi di chiara e immediata percepibilità.

Tale spatium temporis, quali che siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può essere chiamato a rispondere delle sopravvenienze sfavorevoli. L’Autorità, con il proprio contegno inerte protratto per quasi tre anni, ha irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo allo straniero.

Il Collegio richiama il principio per cui, ai fini dell’adozione di un provvedimento di revoca della specie, l’Autorità deve valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, anche in vista del rilascio di un permesso ad altro titolo. Rileva la necessaria considerazione dell’effettiva latitudine e intensità dell’inserimento, in rapporto alla durata del soggiorno, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi in Italia e alla permanenza di legami con il Paese d’origine.

Assume rilievo, infine, la circostanza che il ricorrente ha allegato e documentato l’inizio di un nuovo rapporto lavorativo e le proroghe intervenute. Ciò avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a riesaminare la fattispecie, valutando il rilascio di un titolo di soggiorno anche per attesa occupazione, in conformità alle circolari del Ministero dell’Interno. Il ricorso è pertanto accolto e la determinazione gravata annullata, con compensazione delle spese in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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