Giudizio di ottemperanza esperibile davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 352 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. La notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione, quale domicilio digitale idoneo, fa decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, entro cui l’Amministrazione deve eseguire il provvedimento giurisdizionale. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la nomina di un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al provvedimento, nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato della pronuncia, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui all’art. 114 cod. proc. amm., rilevando che l’Amministrazione non si era costituita in giudizio e non aveva contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario.

Il Collegio ha quindi accertato che la sentenza era stata notificata in data 4 aprile 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Da tale data decorreva il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto eseguire il provvedimento giurisdizionale. Tale termine risultava ampiamente scaduto al momento della proposizione del ricorso.

In accoglimento della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà agli adempimenti nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Nessun compenso è stato previsto per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, mentre il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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