Estinzione del giudizio di riassunzione tardiva dopo declinatoria di giurisdizione (TAR Sicilia n. 2464 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica il giudice munito di giurisdizione, e la domanda deve essere riproposta davanti a questo entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con le modalità della riassunzione. L’inosservanza di tale termine comporta l’estinzione del processo, dichiarabile anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. La natura permanente dell’illecito non consente di riproporre la domanda come giudizio autonomo, quasi che nulla fosse accaduto dopo la declinatoria.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno ricadente nel territorio comunale, hanno agito davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per accertare l’illegittima occupazione e la trasformazione del fondo da parte del Comune, chiedendo la cessazione dell’occupazione mediante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, oppure la restituzione del terreno previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno.

In precedenza gli stessi attori avevano adito il giudice ordinario per ottenere la restituzione dei fondi e il risarcimento; quel giudice, con sentenza, aveva però declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso ai difensori ex art. 73, terzo comma, c.p.a., una possibile causa di estinzione del giudizio per il suo tardivo avvio dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione. Il ricorso era stato notificato molto tempo dopo quella pronuncia, e la questione riguarda la disciplina della riassunzione davanti al giudice indicato.

Secondo il quinto comma dell’art. 59 della L. n. 69/2009, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali che essa avrebbe prodotto se quel giudice fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio. Il quarto comma sanziona l’inosservanza dei termini per la riassunzione con l’estinzione del processo, dichiarabile anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione di quegli effetti.

Il Collegio ha escluso che i ricorrenti potessero proporre un’azione autonoma facendo leva sulla natura di illecito permanente riconosciuta all’occupazione senza titolo, richiamando sul punto, tra le pronunce più recenti, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 marzo 2026, n. 1989. L’utilizzazione dei poteri pubblicistici ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 costituisce una facoltà attribuita dalla legge al soggetto pubblico, che può esercitarla a prescindere da qualunque iniziativa dei privati: la relativa richiesta non muta, dunque, il contenuto dell’azione proposta.

Quanto al passaggio in giudicato della sentenza declinatoria, in assenza della prova della sua notificazione esso deve ritenersi avvenuto secondo il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c., computato anche il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Ne conseguiva che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di tre mesi così calcolato, e la sua proposizione oltre quel termine, in violazione del secondo comma dell’art. 59 della L. n. 69/2009, ne impone l’estinzione a norma del quarto comma. Non essendosi il Comune costituito, il Collegio ha nulla disposto sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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