Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 173 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il provvedimento posto a fondamento dell’esecuzione è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il commissario ad acta nominato per il caso di persistente inadempimento agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’amministrazione rimasta inerte, e non esercita poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico, ma dà attuazione al comando contenuto nella sentenza. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e può estendersi all’adozione di atti di natura e contenuto più vari, purché necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 42/2023, pubblicata il 28.2.2023, con cui il Tribunale di Mantova aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di euro 1.140,99, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese. La questione approda al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, rendendo necessario l’esercizio dei poteri di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Mantova con certificazione del 19.5.2025 depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
È risultato inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme è avvenuta il 3.12.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza è avvenuta il 13.6.2025.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, confermando che l’inottemperanza perdura. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze.
All’amministrazione è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore della parte ricorrente, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Mantova fino al saldo, espressamente riconosciuti dal titolo.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Richiamando l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, la sentenza precisa che il commissario agirà su semplice richiesta della parte interessata non nella sua qualità di dirigente dell’amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta senza giustificato motivo.
Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, non consiste nel curare l’interesse pubblico, ma nel dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale. Il commissario è dunque legittimato ad adottare atti di natura giuridica e contenuto più vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica responsabile di includere il nominativo della parte ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, attivando la carta elettronica del docente senza disporre della qualifica di docente di ruolo. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.