Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 174 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al riconoscimento della Carta elettronica del docente è tutelato mediante il ricorso di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’inerzia dell’Amministrazione, che non deduca né dimostri l’avvenuta ottemperanza, integra la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. e giustifica la nomina del commissario ad acta, chiamato a operare quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è applicabile quando la sua inflizione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto con riguardo alla condizione del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 823/2023, con la quale era stata condannata l’Amministrazione scolastica a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici richiesti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese. La questione giunge davanti al giudice amministrativo perché l’Amministrazione, dopo la notificazione del titolo esecutivo, non ha dato spontanea esecuzione al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto verificato la sussistenza del giudicato, attestato dalla cancelleria del giudice ordinario e prodotto in giudizio, riconducendo la fattispecie all’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, rilevando che la sentenza era stata notificata in copia conforme e che solo successivamente era stato introdotto il giudizio di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato, così confermando la persistenza dell’inadempimento. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio in favore della ricorrente.
In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il Collegio ha precisato che questi agirà su semplice richiesta della parte interessata e quale organo ausiliario del giudice, sostituendosi all’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui essa si è sottratta, secondo il principio espresso dal Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2021. Il commissario potrà adottare atti di natura e contenuto vari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere la ricorrente tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus tramite il portale dedicato, pur in assenza della qualifica di docente di ruolo.
È stata invece respinta la richiesta di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. Il giudice, richiamando il criterio elaborato dalla Ad. Plen. n. 15 del 2014, ha escluso l’astreinte per l’oggettiva complessità della gestione della mole di condanne nell’ambito del contenzioso seriale e per l’esiguità del debito, che renderebbero la penalità eccessivamente afflittiva. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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