Delibera comunale OMI per CUP legittima ma improcedibile se sostituita (TAR Lazio n. 9291 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso avverso una deliberazione comunale che fissa le tariffe del canone unico patrimoniale, qualora una successiva deliberazione, adottata nelle more del giudizio, abbia sostituito la prima ridefinendo la disciplina controversa. La potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, ex art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, consente di determinare le tariffe del canone unico patrimoniale utilizzando il coefficiente OMI, in quanto parametro gestito dall’Agenzia delle Entrate che garantisce attendibilità e neutralità delle finalità regolative. Il canone unico patrimoniale ha natura tributaria, ma tale natura non incide sulla legittimità della regolamentazione comunale, né l’assenza di un tetto massimo alla tariffa ne determina l’illegittimità, potendo al limite rilevare in relazione al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.

Il Fatto

Alcuni operatori commerciali su area pubblica, titolari di concessioni per le c.d. “rotazioni”, hanno impugnato la deliberazione della Giunta Capitolina n. 522 del 2024, con cui è stato determinato il metodo di calcolo del canone unico patrimoniale per il 2025, basato sull’utilizzo del coefficiente OMI. I ricorrenti hanno dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando l’illegittima equiparazione tra occupazioni di natura diversa e l’inattendibilità delle quotazioni OMI, nonché la mancata considerazione delle osservazioni presentate in sede istruttoria.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo la legittimità del sistema tariffario integrato su più livelli. In vista dell’udienza, il collegio ha rilevato l’adozione di una nuova deliberazione della Giunta Capitolina n. 61 del 2026, che ha sostituito quella impugnata, determinando la cessazione dei suoi effetti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato preliminarmente che, a seguito dell’adozione della deliberazione n. 61 del 2026, la quale ha sostituito integralmente la deliberazione impugnata con tariffe differenti, è venuto meno l’interesse dei ricorrenti alla decisione. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il difetto di interesse sopravvenuto determina l’improcedibilità del ricorso.

Ciononostante, in ragione del principio espresso dall’Adunanza plenaria n. 10 del 15 luglio 2025, il collegio ha ritenuto di pronunciarsi comunque nel merito della controversia. Nella specie, la deliberazione impugnata è stata qualificata come un atto a carattere auto-applicativo, che determina direttamente la misura del canone dovuto, senza necessità di atti applicativi successivi.

Nel merito, il ricorso è stato respinto. L’utilizzo del coefficiente OMI, quale parametro per la determinazione tariffaria, è stato ritenuto legittimo in quanto conforme all’art. 1, comma 824, della legge n. 160/2019, che richiede la considerazione della zona del territorio in cui viene effettuata l’occupazione. La Corte ha sottolineato che il valore OMI è gestito dall’Agenzia delle Entrate e garantisce l’attendibilità dei valori, rappresentando un rimedio coerente per ovviare all’obsolescenza della classificazione viaria risalente al 1977.

Quanto alla censura relativa all’aumento delle tariffe, il collegio ha chiarito che le determinazioni tariffarie costituiscono espressione dell’autonomia finanziaria e regolamentare dell’ente locale. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 12225 del 1° maggio 2026, che ha qualificato il CUP come tributo, la Corte ha evidenziato che tale natura non incide sulla legittimità della regolamentazione, essendo l’eventuale sproporzione della tariffa una questione attinente alla capacità contributiva, non alla qualificazione giuridica del prelievo. Infine, anche la doglianza sul difetto di motivazione e di istruttoria è stata ritenuta infondata, poiché la deliberazione impugnata reca una motivazione puntuale in ordine alle ragioni della scelta del sistema OMI.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *