Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro per l’attribuzione della Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 11277 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, il tribunale amministrativo può nominare sin da subito un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione, mentre la condanna alle penalità di mora può essere disposta solo su richiesta della parte in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con condanna dell’Amministrazione all’attribuzione dell’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Nonostante la rituale notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione della pronuncia anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e che il titolo esecutivo è stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata, la quale si è costituita con memoria di stile senza svolgere attività difensiva.
Il giudice amministrativo ha evidenziato che l’inottemperanza risulta per tabulas, non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione della pronuncia. Ha pertanto dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà su richiesta del ricorrente nel termine di ulteriori sessanta giorni.
Il TAR ha invece ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora, che potranno essere disposte in caso di perdurante inottemperanza dietro apposita richiesta di parte. La soccombenza ha determinato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
La sentenza è stata infine trasmessa alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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