Nulla osta lavoro stagionale: contratto e codice Ateco non fungibili (TAR Lombardia n. 175 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dei nulla osta al lavoro stagionale è legittima quando il datore di lavoro abbia indicato, nella domanda, un contratto di lavoro e un codice Ateco estranei al settore agricolo o turistico-alberghiero. L’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1993 consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale nei soli settori agricolo e turistico/alberghiero. L’indicazione del contratto da stipulare non è una mera indicazione di massima, ma è indispensabile per verificare la disponibilità delle quote d’ingresso e l’osservanza del contratto collettivo applicabile, ex art. 30 bis, comma 8, d.P.R. 394/1999 e art. 44, comma 1, d.l. 73/2022. Il requisito soggettivo deve sussistere al momento della domanda, non potendo l’impresa prenotare una quota per un’attività che non svolge in vista di un futuro ed eventuale svolgimento.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha chiesto in data 27.3.2023 sei nulla osta al lavoro subordinato stagionale per altrettanti lavoratori stranieri, nell’ambito del decreto flussi 2023. La società aveva già presentato in precedenza cinque istanze relative al decreto 2021 e sei relative al decreto 2022.

I sei nulla osta sono stati rilasciati il 5.4.2024 e poi revocati dalla Prefettura con sei provvedimenti identici del 24.5.2024, motivati sul rilievo che il codice Ateco dell’azienda e il contratto da applicare non rientravano tra quelli a carattere stagionale. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 232 del 19.7.2024 per difetto di fumus boni iuris. I ricorrenti hanno impugnato le revoche davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta due censure distinte. La prima riguarda la tipologia contrattuale. I ricorrenti sostengono che l’indicazione del contratto nella domanda telematica sarebbe non vincolante, facendo fede il contratto di soggiorno sottoscritto al termine dell’iter. La tesi non è accolta: l’indicazione è indispensabile per verificare l’esistenza di quote d’ingresso disponibili, che dipendono dal tipo di lavoro, e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo applicabile. L’erronea indicazione, dunque, non è una semplice irregolarità sanabile. Il Tribunale osserva che la scelta del contratto diverso da quello stagionale agricolo non appare frutto di errore di compilazione, ma dipende dalla circostanza che la società, al momento della domanda, non svolgeva né poteva svolgere attività agricola, non essendo tale attività compresa nel suo oggetto sociale.

La seconda censura riguarda il codice Ateco. I ricorrenti ammettono che al momento dell’invio il codice non rientrava tra quelli ammessi, ma invocano un errore del professionista e il fatto che l’oggetto sociale comprendesse la cura del verde. Sostengono inoltre che il codice Ateco non sarebbe l’unico parametro valutabile e che le norme regolanti la procedura non imporrebbero verifiche sui codici Ateco.

Anche questa censura è infondata. L’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1993 prevede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere ottenuto solo nei settori agricolo e turistico/alberghiero. L’oggetto sociale della società, pur variegato, non prevedeva lo svolgimento di attività agricola né turistico-alberghiera e solo con deliberazione assembleare del 6.5.2024 è stato ampliato con le attività agricole per conto terzi. Il 13.5.2024, lo stesso giorno della notifica dell’avvio dei procedimenti di revoca, la società ha presentato alla Camera di Commercio la dichiarazione di inizio dell’attività di supporto alla produzione vegetale, senza darne notizia alla Prefettura. I nulla osta sono stati revocati il 24.5.2024.

Il Tribunale conclude che, al momento della richiesta, la società non aveva i requisiti per avanzare l’istanza, non svolgendo alcuna attività agricola, e non poteva prenotare una quota nell’ambito del decreto flussi per un’attività non esercitata, sottraendola ad altre imprese già operanti nel settore. Quanto alle inadempienze contributive richiamate dalla Prefettura nella relazione, esse sono dichiarate irrilevanti, perché costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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