Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e commissario ad acta (TAR Calabria n. 216 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro è suscettibile di esecuzione forzata ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. una volta decorso, senza esito, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo declara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. L’esecuzione del giudicato costituisce attuazione del diritto di azione e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in accoglimento del ricorso del lavoratore, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un valore corrispondente a quello non goduto, pari a due annualità, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione e non impugnata, con attestazione di passaggio in giudicato. Non avendo il Ministero provveduto all’esecuzione, la parte ha agito con ricorso per l’integrale ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende le mosse dall’accertamento del titolo: la sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Su tale presupposto si innesta la verifica del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, rispetto al quale il Collegio dà atto che è integralmente decorso senza che l’amministrazione abbia adempiuto.
Alla scadenza del termine, l’inerzia dell’amministrazione consolida il diritto alla esecuzione forzata del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione versata in atti e le difese svolte confermano, del resto, che a tutt’oggi l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Il Collegio dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e gli assegna, per adempiere, un termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La scansione dei termini conferma la logica di effettività che sorregge l’istituto: all’inerzia dell’amministrazione segue la sostituzione, in via coattiva, di un organo ausiliario del giudice.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte ricorrente che attesti il perdurante inadempimento, provvederà nei successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sull’assolvimento del mandato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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