Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 2654 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sul diritto di credito e ordina l’esecuzione nei termini assegnati. Il ricorso fondato su titolo avente efficacia di giudicato è accolto quando la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore trascorso il termine assegnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1599/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la somma di euro 500,00 all’anno. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 6.6.2024.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato e di corrispondere l’importo complessivo di euro 1.000,00, di nominare un commissario ad acta, di fissare la somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione e di condannare l’intimato alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’Ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri ivi previsti, con gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso.
L’Amministrazione resistente è infine condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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