Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta dichiarazione di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 2453 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con la quale la parte ricorrente, in prossimità dell’udienza di discussione, affermi di non avere più interesse al ricorso, integra una sopravvenuta cessazione della materia del contendere che impone al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia di improcedibilità prescinde dall’esame del merito della controversia e non richiede l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa azionata, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto della volontà abdicativa della parte istante. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce la regola, atteso che la definizione del giudizio non consegue all’esito di una contesa sostanziale ma alla sopravvenuta rinuncia alla decisione da parte del ricorrente, senza che rilevi la mancata costituzione delle parti resistenti.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un interesse diretto all’ottenimento di autorizzazioni amministrative per il posizionamento di impianti pubblicitari a carattere permanente, aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia avverso il silenzio serbato dal Comune resistente sulle istanze di autorizzazione presentate in data 31 gennaio 2025 e protocollate in data 3 febbraio 2025.
Con la proposizione del ricorso, la società lamentava l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione comunale, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la conseguente declaratoria di illegittimità del comportamento omissivo. Il Comune di Seveso e la società controinteressata, ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano dinanzi al giudice adito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi nella camera di consiglio del 7 maggio 2026, ha rilevato che la società ricorrente aveva depositato in data 5 maggio 2026 una dichiarazione con la quale manifestava espressamente di non avere più interesse alla definizione del ricorso, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha pertanto preso atto della sopravvenuta manifestazione di volontà della parte istante, qualificandola come dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione, intervenuta prima della decisione e senza che fosse stata accertata alcuna circostanza sopravvenuta idonea a definire la controversia nel merito, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, condizione dell’azione processuale che deve permanere fino al momento della pronuncia.女
Il giudice, quindi, ha ritenuto che la sola presenza formale della controversia non fosse più idonea a sostenere un esame nel merito, dovendo la sopravvenuta carenza di interesse essere dichiarata con pronuncia di rito. La declaratoria di improcedibilità costituisce, in tale contesto, l’esito conforme al disposto normativo che disciplina la perdurante sussistenza dell’interesse alla decisione come presupposto processuale della trattazione del ricorso.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha ritenuto di compensarle integralmente tra le parti. La compensazione è stata disposta in ragione della peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla definizione del giudizio non per effetto di una pronuncia di merito ma per la sopravvenuta dichiarazione di non interesse della ricorrente, nonché della mancata costituzione delle parti resistenti, circostanza che ha escluso la possibilità di una statuizione condanna toria a loro carico.
In conclusione, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, ha compensato le spese di lite e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo la previsione generale di cui all’articolo 34, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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