Ristori Covid alle strutture private accreditate: la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1395 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tale principio si applica anche alle controversie relative ai ristori previsti dall’art. 4, co. 5-bis, d.l. n. 34/2020 a favore delle strutture private accreditate che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno sospeso l’attività ordinaria: la spettanza della sovvenzione è oggetto di riconoscimento normativo, sicché la posizione del beneficiario assume consistenza di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, aveva aderito all’accordo quadro sottoscritto nel marzo 2020 tra la Regione e l’associazione di categoria AIOP per la gestione dell’emergenza Covid, che prevedeva la sospensione dell’attività ordinaria e il divieto di ricorso alla cassa integrazione, con riconoscimento di acconti mensili commisurati all’80% della differenza tra attività svolta e fatturato medio del 2019.
Con la delibera n. 2133/2024 la Giunta regionale aveva riconosciuto alle strutture una indennità di funzione e uno specifico ristoro. Con la successiva delibera n. 1503/2025, impugnata nel presente giudizio, la Regione ha disposto l’annullamento d’ufficio della precedente delibera ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, per violazione dei limiti di spesa e mancanza di copertura finanziaria, avviando la procedura di restituzione delle somme erogate. La società ha impugnato il provvedimento, lamentando plurimi vizi e chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione e rilevata d’ufficio, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024 in fattispecie analoga. La controversia riguarda la spettanza di contributi e ristori riconosciuti alle strutture private accreditate durante l’emergenza epidemiologica, in relazione ai quali non è configurabile alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Collegio ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 4, co. 5-bis, d.l. n. 34/2020 (introdotto dal d.l. n. 149/2020), la legge statale ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di accordare un contributo a ristoro dei costi fissi sostenuti dalle strutture che avessero sospeso le attività, in misura massima predeterminata. La disciplina regionale di attuazione ha attribuito alle strutture il diritto alla sovvenzione, nella misura massima fissata dalla normativa statale, senza lasciare all’amministrazione alcun margine di discrezionalità nella determinazione dell’an, del quid e del quomodo dell’erogazione.
La delibera regionale annullata in autotutela aveva infatti previsto criteri oggettivi per la quantificazione degli indennizzi, basati sulla riduzione del fatturato e sul costo del lavoro, sicché la spettanza del pagamento assume consistenza di diritto soggettivo. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre quella del giudice amministrativo ricorre solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o l’annullamento o la revoca del provvedimento per vizi di legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e compensazione delle spese di lite.
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