Ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta per la carta docente (TAR Marche n. 1000 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che l’amministrazione abbia eseguito il comando, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza e assegna all’ente un termine per adempiere. Ove perduri l’inerzia, è legittima la nomina del Commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore e adotta ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergono particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario assolve funzione acceleratoria. L’amministrazione che non contesti l’inadempimento va condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 280/2024, ha riconosciuto alla parte ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, per gli anni scolastici accertati. La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.

L’amministrazione non ha eseguito il titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso: tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’azione è decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione dell’azione risulta dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice ha pertanto dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.

Il Tribunale ha assegnato all’ente il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, ha nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il Commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti.

È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Collegio non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.

Quanto alle spese, l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso. L’amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione di ottocento euro per compensi, oltre accessori, e con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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