Sindacabilità limitata del giudizio attitudinale nei concorsi militari (TAR Lazio n. 13598 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli accertamenti attitudinali previsti per i pubblici concorsi, la Commissione esercita un’ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo se non nei casi di illogicità manifesta, irragionevolezza grave ed evidente o travisamento del fatto, da valutarsi esclusivamente alla luce dei criteri preventivamente individuati dalla stessa Commissione. La valutazione deve svolgersi in conformità alle norme tecniche di riferimento, le quali possono legittimamente circoscrivere l’esame alle risultanze della prova, senza obbligo di considerare il curriculum o le esperienze pregresse del candidato. Il sindacato giurisdizionale non può invadere la sfera del merito amministrativo, sostituendo i propri criteri di valutazione a quelli della Commissione, salvo il rimedio del ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.
Il Fatto
Un Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri partecipava al concorso interno, per titoli ed esami, per il reclutamento di 43 Sottotenenti in servizio permanente, bandito nel 2022. Superate le prove scritte, veniva dichiarato “inidoneo” all’esito degli accertamenti attitudinali di cui all’art. 11 del bando, con conseguente esclusione. Il candidato impugnava il provvedimento di esclusione, deducendo la violazione delle norme tecniche di riferimento e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, lamentando in particolare la mancata considerazione dei suoi rilevanti precedenti di servizio e delle valutazioni caratteristiche positive. Con motivi aggiunti, impugnava altresì la graduatoria definitiva dei vincitori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo le doglianze non condivisibili. La Commissione, ha osservato il Collegio, ha svolto la valutazione in conformità alle norme tecniche che non prevedono l’esame della documentazione caratteristica del candidato, circoscrivendo l’indagine alle risultanze della prova stessa. L’art. 11 del bando, infatti, prevede che gli accertamenti si svolgano attraverso un’indagine conoscitiva sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo e sulle capacità interpersonali, con modalità definite dalle norme tecniche, dalle quali non emerge alcun obbligo di considerare il curriculum pregresso.
Sotto il profilo della motivazione, il giudizio di non idoneità risulta diffusamente argomentato dalla Commissione e basato su elementi specifici emersi nell’intervista attitudinale, non apparendo manifestamente illogico o arbitrario. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, nei pubblici concorsi, le Commissioni esercitano un’attività di giudizio connotata da ampia discrezionalità tecnica, il cui sindacato di legittimità è limitato al riscontro di vizi evidenti e riscontrabili dalla sola lettura degli atti.
La sentenza ha infine ribadito che le valutazioni tecniche sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale solo nei limiti dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza grave o del travisamento del fatto, senza che il giudice possa sostituire i propri criteri a quelli della Commissione. Nel caso di specie, il candidato non ha indicato puntualmente quale parametro delle norme tecniche sarebbe stato violato, limitandosi a contestare l’applicazione dei criteri valutativi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con spese compensate in ragione dell’esito e del contegno processuale delle parti.
Nota della Redazione
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