Ottemperanza al giudicato sul beneficio di cui alla legge 107/2015 (TAR Marche n. 471 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. In presenza di un giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che abbia accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, e in assenza di opposizione sostanziale della PA, costituita solo formalmente, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme già corrisposte. L’inerzia non contestata giustifica la condanna alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, maturato per una pluralità di anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza. La pronuncia, notificata e non impugnata, era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria.
Rilevato il mancato pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è stato giudicato ammissibile perché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito e sussistono i presupposti di legge per l’ottemperanza. La PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna difesa alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, sicché l’inadempimento resta incontestato.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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