Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per carta docente (TAR Piemonte n. 459 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta inutile decorrenza del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni. Il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata a mezzo PEC presso il domicilio reale del soccombente. Integrata l’omessa ottemperanza, è doverosa la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di protratta inadempienza. Le spese seguono la soccombenza, ancorché dimidiate e ridotte in ragione della serialità della controversia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del giudice del lavoro, che avevano riconosciuto il diritto all’assegnazione delle somme dovute per la carta del docente. Le sentenze erano passate in giudicato e notificate al Ministero soccombente.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Alla camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione. Il Tribunale ha riunito i ricorsi in ragione dell’identità di motivazione e dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto n. 3 del 2025 del Presidente della Sezione ha previsto la trattazione congiunta dei ricorsi in tema di carta del docente proposti dal medesimo difensore e la loro riunione in caso di esito omogeneo. La riunione opera a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento, senza incidere sul contenuto delle singole decisioni.
Nel merito, il Tribunale accerta la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale per i fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata via PEC presso il domicilio reale del Ministero. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Non è contestata l’omessa ottemperanza al giudicato. Il Tribunale ordina quindi all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto alle spese, il Collegio applica la soccombenza e liquida l’importo sulla scorta della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetto a dimidiazione e ridotto in ragione della marcata serialità della controversia e della situazione di difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il Tribunale dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in ordine ai profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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