Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta del docente (TAR Piemonte n. 457 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro che abbiano liquidato somme in favore dei docenti a titolo di carta del docente, il TAR accoglie il ricorso quando risulti la rituale notificazione del titolo esecutivo, il decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’omesso adempimento dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. È dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, nonostante la riunione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, distinte sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme liquidate a titolo di carta del docente. I titoli esecutivi sono stati notificati in forma esecutiva e, decorso inutilmente il termine dilatorio, i creditori hanno proposto separati ricorsi per l’ottemperanza davanti al TAR Piemonte.

Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, chiamate all’udienza camerale, sono state trattenute in decisione e riunite in ragione dell’identità di motivazione e dispositivo, secondo le misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione per lo smaltimento dell’arretrato in materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha contestato di aver omesso di ottemperare al giudicato. Il ricorso è dunque fondato e va ordinata l’esecuzione dei titoli entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è considerato compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La parte ricorrente è onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Il Collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo coincide con la notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem con il giorno dell’adempimento, sia pure tardivo, oppure con il giorno dal quale ha efficacia la nomina del Commissario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ulteriormente ridotti per la serialità della controversia e per l’obiettiva difficoltà operativa rappresentata dall’Amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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