Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 438 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato. Per il caso di inutile decorso di tale termine, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica della disciplina dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5038/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato e dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. Formatosi il giudicato e rimasta inadempiuta l’amministrazione, la ricorrente adiva il TAR per ottenere l’esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.
Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Il Tribunale ha escluso il compenso in favore del commissario, rilevando che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, ha richiamato la disciplina analogicamente applicabile di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 ma estensibile, secondo la giurisprudenza amministrativa citata, alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, e che il commissario deve effettuare il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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