Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per Carta docente (TAR Sicilia n. 439 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, che esclude il compenso per il commissario dirigente della stessa amministrazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha agito in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui, erogato tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per l’anno scolastico 2019/20, condannando l’amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi.

Non avendo il Ministero dato esecuzione spontanea, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, dalla documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato del titolo, attestato, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, computato dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, il Tribunale ha previsto l’intervento sostitutivo, quale commissario ad acta, del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e senza compenso. A sostegno, richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, che, pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei TAR.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne, e che il deposito degli atti da parte del commissario deve avvenire esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con apposito modulo firmato digitalmente. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in € 189,00 oltre accessori, in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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