Cittadinanza italiana: no a sindacato di merito sul diniego di sicurezza (TAR Lazio n. 14611 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 costituisce esercizio di valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, senza estendersi al merito. La motivazione del diniego può essere resa per relationem al contenuto degli atti secretati, richiamati solo succintamente, purché l’esercizio dei diritti di difesa sia garantito dall’ostensione in giudizio con le cautele previste per i documenti classificati. Il legame coniugale con persona all’attenzione degli organismi di sicurezza, specie in presenza di figli minori, è elemento idoneo a giustificare il diniego, in quanto la stabilità affettiva potrebbe indurre ad agevolare comportamenti pericolosi per la sicurezza della Repubblica.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto ministeriale di diniego della domanda di cittadinanza italiana, fondato su elementi relativi al coniuge che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, come riferito da organismi preposti alla sicurezza dello Stato. Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva l’acquisizione della documentazione istruttoria con le cautele necessarie; il difensore ne prendeva visione in camera di consiglio, all’apertura del plico sigillato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la residenza decennale è solo un presupposto per la domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità di rispetto dei doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato del giudice non si estende al merito di tale valutazione, ma si limita alla verifica dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione.
Nel caso di specie, la valutazione dell’Amministrazione non è risultata manifestamente illogica o irragionevole. Il riferimento succinto agli atti secretati nel decreto impugnato è stato ritenuto legittimo, in quanto il richiamo per relationem soddisfa l’esigenza di motivazione e l’esercizio del diritto di difesa è garantito dall’ostensione in giudizio con le cautele per i documenti classificati; un diverso approccio determinerebbe l’aggiramento delle norme sull’accesso, con pregiudizio per la sicurezza.
Quanto alla posizione della ricorrente, il Collegio ha ritenuto non persuasiva l’argomentazione sull’irrilevanza della posizione del coniuge. Il rapporto di coniugio, specie in presenza di figli minori, indica un legame stabile e duraturo, fondato su radici familiari e affettive; proprio tale stabilità potrebbe indurre ad agevolare comportamenti pericolosi per la sicurezza della Repubblica. Il provvedimento è stato quindi legittimamente adottato secondo il principio del tempus regit actum, restando irrilevanti le vicende familiari sopravvenute, valutabili in sede di rinnovazione dell’istanza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.