Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Marche n. 96 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 è titolo idoneo all’esecuzione davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’amministrazione scolastica è tenuta all’integrale ottemperanza. La mera costituzione formale, senza contestazione della spettanza e dell’azionabilità della pretesa, conferma l’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. L’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuto quando la sola nomina del commissario ad acta sia sufficiente a garantire la sollecita esecuzione.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, unitamente alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Lamentando la mancata esecuzione del titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 15 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. L’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Tale condotta processuale ha confermato il presupposto dell’inottemperanza.
Il tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni ad ogni atto necessario, anche mediante variazioni di bilancio o ricorso a mutui e prestiti.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento: la sola nomina del commissario ad acta è stata reputata sufficiente in funzione acceleratoria. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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