Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docenti (TAR Sicilia n. 1614 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il ricorso è accolto quando risultino il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, con conseguente ordine all’amministrazione di provvedere nel termine fissato. Il commissario ad acta nominato può essere un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega, e in tal caso non gli è riconosciuto alcun compenso, dovendosi ritenere l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ancorché dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. È altresì dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale civile di Palermo, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione sulla stessa della somma di € 3.000,00 per una pluralità di anni scolastici, oltre interessi.
Il ricorso, notificato il 28 ottobre 2025 e depositato il giorno successivo, ha dato avvio al giudizio di esecuzione del giudicato. L’amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo azionato. Tale circostanza risulta da attestazione del 23 settembre 2025, acquisita agli atti del giudizio.
Il Tribunale ha poi accertato l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero, avvenuta a mezzo PEC il 13 dicembre 2024, della quale è stata fornita prova. Sussistono quindi le condizioni per l’accoglimento del ricorso.
Conseguentemente, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero.
Quanto al compenso del commissario, il Tribunale ha richiamato la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, escludendo il compenso per il dirigente della stessa amministrazione resistente. Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne, e che il commissario è tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Tribunale ha infine disposto, a carico dell’amministrazione, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfo, e la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, liquidate in € 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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