Sei scatti stipendiali ai fini del TFS anche per il collocamento a (TAR Sicilia n. 1611 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, spetta ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda con cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 non innova il regime previgente, ma ne conferma la perdurante vigenza per le forze di polizia a ordinamento militare. Non sussiste alcuna violazione del principio di copertura finanziaria, esistendo la norma di copertura, né dell’art. 36 Cost., attesa la natura retributiva differita della prestazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Si è costituito l’I.N.P.S., che ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando il prospetto di riliquidazione adottato. Alla pubblica udienza il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento nel merito, non essendo stata ancora effettuata alcuna liquidazione. La causa è stata quindi posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa secondo cui l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui confronti la controversia è stata ritualmente instaurata. Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidatasi sulla questione, in particolare C.G.A.R.S. n. 770 del 28 giugno 2022 e, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. II, n. 10524 del 2023 e n. 10916 del 2023.
Secondo tale orientamento, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici di stipendio solo ai fini del calcolo della base pensionabile, senza modificare il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il comma 2 dell’art. 6-bis estende il beneficio anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafici e contributivi indicati.
Il Tribunale condivide l’ulteriore argomento fondato sull’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che per le forze di polizia a ordinamento militare conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis citato. Il codice si è limitato a non innovare il regime previgente in materia di trattamento di fine rapporto.
Quanto alla natura del termine del 30 giugno, il Collegio aderisce all’interpretazione secondo cui esso non è decadenziale ma costituisce un onere, non essendovi alcuna ragionevole giustificazione per una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta in annualità successive. Solo una norma chiara sul piano decadenziale potrebbe fondare tale disparità.
Il Tribunale esclude infine profili di incostituzionalità. La natura retributiva dell’indennità di buonuscita, pur con funzione previdenziale, impedisce di assumere quale tertium comparationis l’art. 52 del d.P.R. n. 1093/1972. Non sussiste violazione dell’art. 81, comma 3, Cost., perché una norma di copertura esiste, né dell’art. 36 Cost., atteso che l’equilibrio di bilancio non può limitare la giusta retribuzione. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.