Ottemperanza al giudicato e penalità di mora: interessi fino all’insediamento del commissario (TAR Sicilia n. 1613 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione intimata è tenuta a dare puntuale e completa esecuzione al giudicato amministrativo entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza. Il decorso infruttuoso di tale termine legittima la nomina del commissario ad acta, il cui incarico è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il giudice può disporre, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., una misura di coercizione indiretta; nel caso di specie tale misura è stata individuata negli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento dell’ausiliario.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1100 del 2025, resa dalla Terza Sezione del TAR Sicilia e notificata all’istituto previdenziale in data 04.08.2025, senza essere appellata. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis, comma 2, d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha lamentato che l’istituto, nell’eseguire la sentenza, aveva ricalcolato erroneamente il trattamento, dividendo l’ammontare per quindici anziché per dodici. Ha quindi domandato l’accertamento della violazione dell’obbligo di conformarsi al titolo, la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e, in caso di ulteriore inerzia, il pagamento di una penalità di mora di € 50,00 al giorno. L’istituto, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto preliminarmente fondata la doglianza del ricorrente, richiamando la sentenza della Sezione Prima del medesimo TAR n. 508 del 20.02.2026. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Accertata la violazione dell’obbligo di ottemperanza, il Collegio ha condannato l’istituto a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Ha inoltre stabilito che, in caso di decorso infruttuoso di tale termine, provvederà su istanza di parte, come commissario ad acta ed entro ulteriori sessanta giorni, il Segretario Generale pro tempore del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo e senza diritto ad alcun compenso.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto il C.G.A.R.S., sentenza n. 138/2015, e il TAR Campania, Napoli, Sezione VII, ordinanza n. 2039/2019. Ha altresì disciplinato le modalità di deposito degli atti del commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura P.A.T. con il modulo dedicato.
Quanto alla misura coercitiva, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ha disposto, a titolo di penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario, sono state poste a carico dell’istituto soccombente.
Nota della Redazione
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