Ottemperanza per la carta del docente del personale precario: obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato (TAR Lombardia n. 2681 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente precario alla carta del docente è suscettibile di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In caso di inerzia dell’Amministrazione, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di compito istituzionale.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti precari, avevano ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al provvedimento, nonostante la formazione del giudicato attestata dalla cancelleria del Tribunale.
I ricorrenti hanno pertanto proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo l’esecuzione coattiva della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, avendo constatato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dopo la notifica della sentenza.
Nel merito, il giudice ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato. La mancata dimostrazione dell’esecuzione della sentenza ha determinato l’accoglimento del ricorso.
Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, con la precisazione che l’obbligo riguarda le somme riconosciute, detratte eventuali erogazioni già effettuate per il medesimo titolo.
Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con funzioni da assumersi solo su istanza del creditore e con l’obbligo di provvedere entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso.
Quanto alle spese, il giudice le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in misura ridotta tenendo conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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