La sopravvenuta carenza di interesse per l’avvenuta demolizione determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Emilia-Romagna n. 1291 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, intervenuta pendente iudicio per effetto dell’avvenuta esecuzione della demolizione dell’opera abusiva, determina la dichiarazione di improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La circostanza che il ricorrente non insista per l’accoglimento della domanda e non avanzi alcuna richiesta risarcitoria costituisce espressione univoca del venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. La compensazione delle spese di lite, su accordo delle parti, consegue alla declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

Le ricorrenti impugnavano l’avviso di demolizione di una tettoia in legno di circa 16 mq, realizzata senza titolo abilitativo, nonché il diniego del Comune di convertire la sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 14, comma 2, L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004. Il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere e, successivamente, aveva respinto l’istanza di conversione presentata dalle ricorrenti.

Nelle more del giudizio, la tettoia veniva materialmente abbattuta il 22 luglio 2021, come attestato dal relativo verbale. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 giugno 2026, il difensore delle ricorrenti dichiarava che le stesse non avevano più interesse alla coltivazione della domanda, non insistendo per l’accoglimento del ricorso né proponendo domanda di risarcimento danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’avvenuta demolizione dell’immobile, l’interesse alla coltivazione del ricorso è venuto meno. Le ricorrenti, infatti, non hanno insistito per l’accoglimento del ricorso al fine di ottenere il permesso di ricostruire la tettoia, né hanno avanzato alcuna domanda risarcitoria per il pregiudizio asseritamente subito.

La sopravvenuta carenza di interesse è stata formalmente confermata e constata a verbale dal difensore delle ricorrenti nell’udienza del 9 giugno 2026. Tale dichiarazione ha assunto valenza decisiva ai fini della definizione del giudizio, rendendo superfluo l’esame delle censure proposte nel ricorso introduttivo.

Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che sanziona proprio il venir meno dell’interesse alla decisione nel corso del giudizio. La pronuncia non ha richiesto l’esame nel merito delle questioni sollevate dalle ricorrenti, in quanto la sopravvenienza fattuale ha privato di utilità concreta l’eventuale sentenza di accoglimento.

Quanto alle spese di lite, le parti hanno concordato la compensazione, della quale il Collegio ha preso atto, disponendo la compensazione delle spese fra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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