Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza penalità di mora (TAR Sicilia n. 750 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che abbia accertato il diritto di accesso e ordinato alla parte obbligata di rendere le informazioni richieste è azionabile con il ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., quando il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato e la parte obbligata non provi l’avvenuta esecuzione. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La domanda di condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere rigettata quando la sola previsione dell’intervento sostitutivo del commissario risulti sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Con una precedente pronuncia il TAR Sicilia aveva accertato il diritto della ricorrente ad accedere ai dati e alle informazioni oggetto di una propria istanza e, per l’effetto, aveva ordinato alla società destinataria di rendere le informazioni richieste entro un termine, condannandola alle spese di lite. Il provvedimento è stato notificato alla società e, come attestato, è passato in giudicato.

Non avendo ottenuto l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti allo stesso Tribunale, chiedendo l’esecuzione del giudicato. La società, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione: il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato alla parte obbligata. Su questo punto la motivazione richiama l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, elementi che radicano la proponibilità del ricorso per ottemperanza.

Quanto all’inerzia, il Tribunale ha rilevato che la società non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mancata dimostrazione dell’adempimento integra il presupposto dell’azione, con la conseguenza che sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Accertata l’inottemperanza, il Collegio ha dichiarato l’obbligo della società di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente generale dell’amministrazione sanitaria regionale, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità.

Il commissario dovrà provvedere entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura della ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato. Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., reputando sufficiente a sollecitare l’esecuzione la mera previsione dell’intervento sostitutivo del commissario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con rimborso delle spese generali nella misura del quindici per cento, oltre IVA e CPA come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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