Silenzio-inadempimento su abuso edilizio e notifica ai controinteressati (TAR Campania n. 3510 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento del Comune sull’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori in materia edilizia è controinteressato il soggetto che riceve pregiudizio dalla sentenza che accerta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere. La notifica del ricorso eseguita impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del defunto è nulla, perché tale modalità agevolata ha carattere eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica fuori dai casi e dai termini stabiliti dalla legge. La mancata rinnovazione della notifica, in forma individuale e personale, nei confronti di tutti i controinteressati determina l’inammissibilità del ricorso, anche quando la domanda risarcitoria consenta la trattazione con il rito ordinario.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante con un’area su cui erano state realizzate opere edilizie, hanno agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune. Il procedimento era stato avviato con un esposto che segnalava la verifica dei titoli autorizzativi sull’area vicina; all’esito di un sopralluogo congiunto era stata accertata la realizzazione di tettoie aperte e di una pavimentazione in assenza di permesso a costruire e in difformità dal piano regolatore generale.

Il Comune aveva quindi adottato, in data 22.01.2020, un’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. La proprietaria dell’area e i suoi eredi non hanno impugnato il provvedimento né eseguito il ripristino. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere e hanno chiesto il risarcimento del danno da ritardo, in forma specifica o per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale. Il ricorso, proposto ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio, soggiacerebbe al rito camerale; ma la presenza della domanda risarcitoria consente la trattazione con il rito ordinario. L’art. 117, comma 6, c.p.a. ammette infatti che nel giudizio sul silenzio sia proposta l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a., secondo la regola dell’art. 32 c.p.a. che consente il cumulo delle domande connesse.

Nel merito processuale, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, nei giudizi di impugnazione del silenzio proposti dal proprietario di un’area nella cui sfera giuridica incide il mancato esercizio dei poteri repressivi, è controinteressato il soggetto che resta direttamente pregiudicato dalla sentenza che dichiara l’obbligo di provvedere. Nella specie tali sono gli eredi dell’originaria proprietaria dell’area.

La notifica del ricorso, eseguita impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio della defunta, è stata ritenuta nulla. Il Collegio richiama il principio per cui la forma agevolata di notificazione, basata sulla presunzione di un rapporto di fatto con l’ultimo domicilio del defunto, non può essere usata oltre il termine di legge né fuori dai casi riconosciuti dall’ordinamento, restando esclusa ogni applicazione analogica per il suo carattere eccezionale.

Con ordinanze collegiali il Collegio aveva ordinato la rinnovazione della notifica in forma individuale e personale. Tuttavia la difesa dei ricorrenti, pur avendo correttamente individuato gli eredi, ha depositato relate di notificazione spedite a mezzo posta senza la prova della ricezione per la maggior parte dei destinatari; la ricevuta di ritorno risulta allegata solo per uno di essi, mentre per un altro la notifica è avvenuta a mani proprie.

Per il Collegio, in mancanza di rituale notifica a tutti i controinteressati, il ricorso è inammissibile. Le spese sono compensate nei confronti dell’amministrazione costituita, in ragione della natura della controversia, dell’esito in rito e della circostanza che il Comune ha da ultimo depositato un ulteriore verbale di constatazione degli abusi, che non risultano rimossi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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