Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 3957 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ordinando all’amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. La penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è dovuta in misura pari agli interessi legali sulla somma, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Non è dovuta la rivalutazione monetaria in assenza di prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali già riconosciuti nel titolo.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con emissione dei relativi buoni di importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici considerati.

In mancanza di adempimento, il ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale di assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione, di fissare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Ha quindi ordinato all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Ha escluso, invece, la rivalutazione monetaria, non risultando fornita prova di alcun danno ulteriore rispetto agli interessi legali già riconosciuti nella sentenza ottemperanda.

Ha designato sin d’ora quale commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione.

Il Collegio ha inoltre disposto, a carico dell’amministrazione e a favore del ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Ha infine posto le spese di lite a carico della parte soccombente, liquidandole nel dispositivo, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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