Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 676 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per il caso deciso, al giudicato. Accertata la definitività del titolo, la sua rituale notificazione e la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine assegnato, dispone l’intervento sostitutivo mediante commissario ad acta e, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fissa la penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo. La penalità non è esclusa quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione, l’adempimento non presenta particolare complessità e l’ente, pur costituitosi, non rappresenta ragioni ostative.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica del docente per due anni scolastici, con condanna del Ministero all’accredito complessivo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Il titolo, notificato all’amministrazione unitamente ai dati necessari all’esecuzione, è rimasto ineseguito.
La parte ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento, di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia e di fissare una penalità di mora, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza difese sostanziali né indicazioni sullo stato dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. La pretesa azionata si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: la sentenza di condanna è divenuta definitiva per mancata impugnazione ed è stata ritualmente notificata, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento.
Accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il ricorso è stato accolto e l’ente obbligato a dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi nei termini del titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato disposto l’intervento sostitutivo, con nomina sin d’ora del commissario ad acta individuato nell’organo dirigenziale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza della parte interessata e decorso inutilmente il termine, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora. Il Collegio ha escluso che l’applicazione possa determinare un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano particolare complessità e l’ente, pur costituitosi, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia e fino all’integrale pagamento; decorso il termine, si attiva l’intervento del commissario, nel cui mandato rientra anche il pagamento della penale maturata.
Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione debitrice, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia.
Nota della Redazione
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