Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per retribuzione docente (TAR Campania n. 8230 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; ordinato l’adempimento entro un termine assegnato, il commissario ad acta può essere nominato fin d’ora per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accoglibile nei limiti degli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino al giorno dell’adempimento, spontaneo o del commissario. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di incarichi di supplenza temporanea, ha agito in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, condannando il Ministero al pagamento di euro 3.946,96 oltre interessi, nonché delle spese di lite liquidate in euro 1.200,00 con accessori.

Il titolo esecutivo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stato notificato all’Amministrazione in data 5 ottobre 2023 ai fini dell’esecuzione, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha proceduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso rilevando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava, inoltre, alcuna esecuzione del dettato giudiziale da parte dell’Amministrazione intimata.

Su queste basi, il giudice amministrativo ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notifica di parte. Ha poi nominato fin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale l’ha accolta nei limiti degli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato. Ha fissato quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario.

Nel fissare tale criterio, il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021, dalla quale si ricava che l’insediamento del commissario non priva comunque l’Amministrazione del potere di provvedere autonomamente. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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