Il giudice amministrativo può nominare il curatore speciale per la capacità di stare in giudizio (TAR Lazio n. 876 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. rientra nella volontaria giurisdizione, ma appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo quando è richiesta per rimediare a situazioni temporanee di incapacità di una parte di stare in giudizio. L’art. 8, comma 2, cod. proc. amm., riservando all’autorità giudiziaria ordinaria le sole questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, deferisce al giudice amministrativo la cognizione delle questioni sulla capacità di stare in giudizio e l’adozione dei provvedimenti strumentali necessari per la corretta instaurazione e prosecuzione del processo. L’art. 78 cod. proc. civ. trova applicazione nel processo amministrativo tramite il rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm., in coerenza con i princìpi di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo l’annullamento con rinvio disposto dal Consiglio di Stato della sentenza di questo Tribunale per la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci, aveva proposto istanza ante causam per la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cod. proc. civ., al fine di riassumere ritualmente il giudizio. Il Presidente aveva rigettato l’istanza, ritenendo la nomina estranea all’ambito della giurisdizione amministrativa in quanto ipotesi di volontaria giurisdizione. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto reclamo, chiedendone la revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’appartenenza del procedimento di nomina del curatore speciale al novero della volontaria giurisdizione, ma evidenzia nella specie la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Il procedimento, infatti, rientra fra quelli aventi ad oggetto la capacità di stare in giudizio delle parti, materia deferita al giudice amministrativo dall’art. 8, comma 2, cod. proc. amm., che riserva all’autorità giudiziaria ordinaria solo le questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone.
L’interpretazione della norma accolta dal Collegio attribuisce al giudice amministrativo non solo la cognizione delle questioni sulla capacità di stare in giudizio e dei loro effetti sul processo, ma anche l’adozione dei provvedimenti strumentali volti a porre rimedio a situazioni temporanee di incapacità. Tale soluzione evita soluzioni di continuità e situazioni di stallo, in coerenza con i princìpi di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela giurisdizionale.
L’art. 78 cod. proc. civ. trova quindi applicazione nel processo amministrativo in forza del rinvio di cui all’art. 39 cod. proc. amm., essendo la norma processualcivilistica compatibile con il processo amministrativo ed espressione di princìpi generali del processo presidiati dagli articoli 24, 103 e 113 Cost. In accoglimento del reclamo, il Collegio ha nominato il Prefetto della provincia di Frosinone quale curatore speciale del Consorzio per il presente giudizio, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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