Ottemperanza per inerzia della p.a.: commissario ad acta e spese del commissario per analogia con legge Pinto (TAR Calabria n. 1431 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, rimane inerte, il giudice dell’ottemperanza accoglie l’actio iudicati e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, sicché le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, premesso di aver ottenuto dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’applicazione della clausola di salvaguardia e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive maturate, lamentava la perdurante inerzia dell’amministrazione. Nonostante la richiesta di pagamento avanzata, la p.a. non aveva dato esecuzione al giudicato, ormai passato in forza di legge. La parte proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accoglimento dell’actio iudicati e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, verificato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e constatato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, ha ritenuto l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. meritevole di accoglimento. Il giudice ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire la pronuncia del giudice ordinario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura di parte ricorrente.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona di un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese per l’eventuale attività commissariale, il TAR ha affermato che esse restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La base normativa è individuata nell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015: sebbene la disposizione sia dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti della legge Pinto, il Collegio ne ha affermato l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, trattandosi di esecuzione di un obbligo pecuniario a carico della p.a.
Le spese del giudizio sono state infine poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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