Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la retribuzione professionale docente (TAR Piemonte n. 125 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo può essere azionato anche in assenza di spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente l’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inerzia seriale nel dare esecuzione a condanne retributive giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 58/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per un importo di euro 1.169,82. La sentenza, pubblicata il 14.01.2025, era stata notificata il 28.01.2025 ed era passata in giudicato.

La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 13.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. Non è quindi necessaria la formula esecutiva per attivare il giudizio di ottemperanza.

La sentenza era stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine, secondo il Collegio, si applica anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. La parte ricorrente deve prontamente avvisare il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, indicando anche il proprio codice fiscale.

Il Collegio ha precisato che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione ridotta per l’obiettiva semplicità e serialità dell’attività difensiva.

Infine, il Tribunale ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti a favore di personale assunto a tempo determinato. Ha quindi disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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