Giudizio di ottemperanza al giudicato civile e trasmissione alla Corte dei Conti (TAR Piemonte n. 124 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., non essendo più necessaria, a decorrere dal 28.02.2023, la spedizione del titolo in forma esecutiva per effetto dell’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022 e dell’art. 35, comma 8, del medesimo decreto. Il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza. L’accertata inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la nomina del commissario ad acta, il cui compenso è compreso in quello già percepito dal dipendente pubblico incaricato, e la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente in suo favore. Il titolo era stato notificato al Ministero in data 04.06.2024 e non era stata data esecuzione alle statuizioni.

La parte ha quindi chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022. Il Collegio ha richiamato il combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

La notifica del titolo era stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata al domicilio reale del Ministero. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi era contestazione sull’omessa ottemperanza.

Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.

Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti a favore di personale assunto a tempo determinato. Ha quindi disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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