Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta senza (TAR Sicilia n. 855 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’ottemperanza spontanea e nominando, in caso di inutile decorso, un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti Pinto, si applica in via analogica alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario, in accoglimento del ricorso, aveva riconosciuto il proprio diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Con la stessa decisione il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare l’importo complessivo di euro 1.500,00 mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. Formatosi il giudicato, e decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso.
A sostegno di tale statuizione il Collegio ha richiamato la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, osservando che, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti Pinto, essa “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”, come affermato da una serie di precedenti dei tribunali amministrativi regionali.
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, che il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite il P.A.T. e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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