Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta senza (TAR Sicilia n. 859 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il commissario ad acta può essere nominato nel dirigente pro tempore dell’amministrazione stessa, con facoltà di delega, senza diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. È inoltre dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della “carta docenti” e all’assegnazione della relativa somma, oltre interessi.

Il titolo era stato pubblicato e notificato all’amministrazione a mezzo posta elettronica certificata. L’amministrazione non ha dato esecuzione alla condanna, così il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudice del lavoro.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. La nomina è stata disposta senza compenso, perché l’attività di un dirigente dello stesso Ministero resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a plurimi precedenti di merito.

Il Tribunale ha poi chiarito che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha precisato le modalità di deposito degli atti tramite la procedura P.A.T. e ha richiamato la responsabilità amministrativa per ogni ritardo nell’esecuzione.

Infine, ha disposto a carico dell’amministrazione la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo, con onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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