Esecuzione giudicato lavoro e nomina anticipata commissario ad acta (TAR Piemonte n. 852 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. La notificazione a mezzo posta elettronica certificata al domicilio reale dell’Amministrazione soccombente soddisfa il requisito della preventiva notifica del titolo ai fini dell’azione esecutiva. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. L’inerzia seriale e reiterata nel dare esecuzione a condanne di natura retributiva giustifica la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale, per l’importo di euro 455,11. La sentenza è stata notificata al Ministero il 24.07.2024 ed è passata in giudicato.
Decorso inutilmente il termine dilatorio, il creditore ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Il TAR sottolinea che, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Nessuna contestazione è stata sollevata dall’Amministrazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Ricorrendo i presupposti, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente della Direzione generale competente. Il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione al giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non è un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese. Per tali ragioni dispone la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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