Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 877 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la sopravvenuta inesecuzione di un titolo giurisdizionale passato in giudicato, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente alla pretesa creditoria. L’amministrazione è onerata della prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di inerzia, nomina un commissario ad acta, liquidandone il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Sono dovute anche le spese di registrazione del titolo, se documentate nel ricorso.

Il Fatto

Con sentenza del 3 febbraio 2025, n. 190, il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione proposta dalla Azienda Sanitaria Provinciale avverso il decreto ingiuntivo del 6 luglio 2022, n. 923, ma, in ragione dei pagamenti già effettuati, revocava il decreto e condannava la stessa Azienda al pagamento, in favore della società creditrice, di complessivi € 22.304,06, oltre interessi secondo il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e spese di lite. La decisione non veniva impugnata e passava in giudicato; il titolo esecutivo era notificato l’11 marzo 2025.

Non ottenendo il pagamento, la società ricorrente adiva il TAR Calabria con ricorso notificato l’11 luglio 2025 e depositato il 15 luglio 2025, chiedendo l’esecuzione del titolo e il rimborso delle spese di registrazione della sentenza e del decreto. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa creditoria della parte ricorrente si fonda su una decisione giurisdizionale passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Da ciò deriva l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente, detratto quanto già eventualmente corrisposto.

Il punto decisivo è di ordine probatorio: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Tale carenza, unita all’accertata esistenza di un titolo definitivo, integra tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il Tribunale riconosce inoltre il diritto al rimborso delle spese di registrazione della sentenza e del precedente decreto, sì come documentate in ricorso, perchè strettamente inerenti all’esecuzione del titolo.

Quanto ai profili attuativi, il Collegio assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. Per il caso di inerzia oltre tale termine, nomina commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, che provvede, su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente; le spese del giudizio sono distratte in favore del procuratore antistatario e poste a carico dell’Azienda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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