Ottemperanza per la carta docente e commissario ad acta per l’inottemperanza dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2473 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente è titolo esecutivo nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può legittimamente proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, opera quale organo ausiliario del giudice e, in caso di incapienza di fondi, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio per l’importo complessivo di euro 2.500,00.
Nonostante la notifica della sentenza, passata in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 convertito in l. n. 30/1997, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dai atti risultava provato che la sentenza n. 725/2024 del Tribunale di Busto Arsizio era stata notificata al Ministero in data 13.11.2024 ed era passata in giudicato, mentre il ricorso era stato ritualmente notificato il 19 dicembre 2025. Ne conseguiva l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere esecutivamente prima di tale scadenza.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere, a semplice richiesta della parte interessata, tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno difensivo richiesto, come da giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata.
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