Valutazione tecnica della commissione e sindacato del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 874 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sull’attività valutativa della commissione giudicatrice non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, poiché la valutazione dei progetti rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione. Le censure che attingono il merito di tale valutazione, opinabile, sono inammissibili, perché sollecitano un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica. Per sconfessare il giudizio della commissione non basta evidenziarne la mera non condivisibilità: occorre dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. L’amministrazione che indice una procedura concorrenziale è vincolata al rispetto della procedura delineata dall’avviso pubblico, che integra un autovincolo.

Il Fatto

Con decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti di valorizzazione dei borghi calabresi ammessi al finanziamento con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000/2006. Il progetto presentato da un Comune calabrese, finalizzato all’acquisizione di un immobile e alla realizzazione di un lotto funzionale, ha ricevuto un punteggio di 25,20 ed è risultato ammesso in graduatoria ma non finanziabile per carenza di fondi.

Il Comune si è rivolto al TAR per contestare gli esiti della procedura, deducendo l’erroneità e l’illogicità dell’attribuzione dei punteggi per numerosi subcriteri, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’eccesso di potere e il travisamento dei fatti. La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso, per essere la graduatoria già approvata con precedente decreto e per la natura discrezionale delle censure. Respinta la domanda cautelare, il ricorso è stato discusso all’udienza straordinaria del 20 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola infondata. È solo con la graduatoria definitiva che si è cristallizzata la lesione lamentata: la precedente approvazione, espressamente qualificata come provvisoria e destinata a modifiche a seguito delle istanze di riesame, costituisce un momento endoprocedimentale. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’indizione di una procedura concorrenziale per individuare i progetti da finanziare genera un autovincolo per l’amministrazione regionale al rispetto della procedura delineata dall’avviso pubblico, in particolare là dove l’art. 12 determina le modalità dell’istruttoria e i criteri di valutazione. Ne deriva che l’incontro sollecitato dalla Regione e la proposta di rimodulazione del progetto restano fatti storici privi di incidenza sulla vicenda amministrativa.

Il punto centrale è il limite del sindacato giurisdizionale. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice, perché la valutazione dei progetti rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione. Le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità: non basta la mera non condivisibilità, occorrendo la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico.

Applicando tali principi, il Tribunale esamina i singoli subcriteri. Per il subcriterio A1 la commissione ha attribuito 4 punti su 5. Per il subcriterio A3 non risulta prodotto il riconoscimento della Soprintendenza, sicché difetta la condizione cui l’avviso pubblico subordina il punteggio. Per il subcriterio B1 la convenzione con CONFAPI non è stata prodotta in giudizio. I subcriteri B2 e C1 sono ampiamente discrezionali e il ricorrente ha inammissibilmente chiesto di sostituire la propria valutazione. I punti per D1 e D4 sono stati riconosciuti; nessun punteggio era dovuto per D3, poiché la legge regionale Calabria n. 138/2003 non contempla il Comune nel Parco Naturale Regionale delle Serre; per D5 lo stesso ricorrente dichiara un numero di residenti superiore a 5.000; per E1 ed E2 vi sono solo asserzioni.

Quanto al subcriterio B3, la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse: anche l’attribuzione del punteggio massimo non consentirebbe di colmare il divario tra i 25,20 punti ottenuti e i 39,60 punti dell’ultimo concorrente ammesso a finanziamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura pubblica dei contendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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