Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale della PA in caso di ammissione tardiva al beneficio (TAR Puglia n. 107 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorre quando, in pendenza di giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato, così che non residui alcuna utilità ulteriore per il ricorrente. In tal caso, la liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, potendo le stesse essere poste a carico dell’amministrazione che, solo a seguito della rivalutazione della domanda sollecitata dal Tribunale, abbia riconosciuto il beneficio richiesto, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, impugnavano la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva disposto l’esito istruttorio di “valutazione sanitaria negativa”, ai fini del riconoscimento della misura assistenziale denominata “sostegno familiare”, di cui alla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1039/2023. La determina era stata conosciuta solo in data successiva alla sua adozione, a valle della costituzione in giudizio dell’amministrazione in un diverso procedimento. I ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’atto e l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di ammettere il minore al beneficio. Il Comune e l’ASL si costituivano in giudizio resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la vicenda processuale, evidenziando che, con ordinanza cautelare, era stata accolta la domanda accessoria e ordinato all’azienda sanitaria di provvedere a una nuova valutazione circa la sussistenza dei requisiti medico-clinici per l’accesso al beneficio, all’esito di una visita del minore.

A seguito di tale rivalutazione, l’amministrazione aveva riconosciuto il beneficio e i ricorrenti, con memoria, avevano chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, trovando conferma la circostanza nella documentazione depositata in atti dall’azienda sanitaria.

Il Collegio ritiene pertanto integralmente soddisfatta la pretesa azionata, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Quanto alle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale, le pone in solido a carico delle amministrazioni resistenti, atteso che il riconoscimento del beneficio è avvenuto solo in pendenza di contenzioso, all’esito di una nuova valutazione della condizione del minore compulsata dal Tribunale in sede cautelare. La sentenza ordina la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e dispone l’oscuramento dei dati identificativi dei soggetti interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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