Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1210 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge, artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 1.500,00, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

La sentenza era passata in giudicato, come da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stata notificata. L’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. Il creditore ha così proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato e va accolto. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Collegio delinea con precisione i limiti del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va comunque verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, artt. 1283 e ss. cod. civ.

Quanto al presupposto temporale dell’azione, il giudice rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997: le amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, e degli accessori di legge. Segue la nomina del commissario ad acta, per il caso di inutile decorso del termine, nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza.

L’amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, da distrarsi al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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