Misure perequative alle medie strutture di vendita prive di base normativa regionale (TAR Lombardia n. 1209 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le misure perequative e compensative connesse all’insediamento di medie strutture di vendita non trovano copertura nella normativa regionale lombarda. L’art. 6-bis della l.r. n. 6/2010 riserva le azioni compensative di sostenibilità alle sole grandi strutture di vendita, demandandone la disciplina alla Giunta regionale. La linea programmatica regionale riferisce le misure compensative alle sole grandi strutture e riconduce gli strumenti per le medie strutture al governo del territorio e agli standard pubblici. Ne consegue che il Comune non può imporre, quale condizione per il rilascio di un titolo commerciale relativo a una media struttura, un onere patrimoniale calcolato automaticamente in base alla superficie e svincolato da qualsiasi accertamento concreto di esternalità negative.

Il Fatto

La ricorrente opera nella grande distribuzione e ha acquisito la disponibilità di un locale adibito a media struttura di vendita con superficie non alimentare. Il contratto di sublocazione prevedeva il subentro nell’autorizzazione commerciale con parziale modifica merceologica, destinando parte della superficie al settore alimentare.

Il Comune ha comunicato che la trasformazione della superficie in area alimentare rendeva obbligatoria la realizzazione di opere perequative, quantificando in Euro 47.013,75 l’importo dovuto. La ricorrente ha versato la somma con riserva di ripetizione, ottenendo poi l’autorizzazione. Ha quindi impugnato la richiesta di pagamento e la deliberazione consiliare che la fondava, chiedendo anche l’accertamento della non debenza e la restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro delle fonti su cui si fonda la pretesa comunale: la D.C.R. n. X/187 del 2013 e la deliberazione consiliare che ha quantificato gli importi. La delibera regionale ha valenza programmatica e riferisce espressamente le misure perequative e compensative al solo insediamento di grandi strutture di vendita. Per le medie strutture le previsioni hanno carattere residuale e attengono agli standard pubblici e al governo del territorio.

La Corte richiama la deliberazione di Giunta regionale n. VIII/6024 del 2007, fonte d’elezione non menzionata nel provvedimento impugnato, che impone una verifica concreta di compatibilità degli impatti e non introduce compensazioni economiche. Analogamente, l’art. 6-bis della l.r. n. 6/2010 disciplina la sostenibilità delle sole grandi strutture, senza analoga previsione per le medie strutture.

Assume rilievo decisivo la natura meramente patrimoniale della misura. L’amministrazione non ha previsto strumenti concreti di contenimento degli impatti, ma ha imposto il pagamento di una somma in rapporto alla metratura, su base automatica e senza legame con accertate esigenze di mitigazione. Il provvedimento, adottato dallo Sportello Unico, non contiene alcun riferimento urbanistico-edilizio né valutazione di insediabilità.

Il Collegio dubita che una simile richiesta abbia carattere compensativo, configurandosi piuttosto come un onere patrimoniale condizionante il rilascio del titolo commerciale, di dubbia compatibilità con la Direttiva 2006/123/CE. Manca ogni indicazione sugli impatti negativi derivanti dal cambio di categoria merceologica, a maggior ragione trattandosi di struttura già esistente e autorizzata.

Il provvedimento è quindi annullato. Non è accolta invece l’azione di accertamento della restituzione, non rientrando la materia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discendendo l’obbligo restitutorio dall’effetto conformativo della sentenza. Restano assorbiti i motivi ulteriori; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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