Prelievo latte: improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 930 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, priva di effetto, in via generale, tutte le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. Ne consegue che l’atto di rideterminazione del prelievo impugnato, adottato anteriormente a tale data, diviene inefficace ex lege e l’Amministrazione è tenuta ad adottare nuove comunicazioni di ricalcolo secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla medesima disposizione. Il ricorso proposto avverso l’atto divenuto inefficace è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità nell’annullamento di un provvedimento che ha già perso efficacia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la comunicazione con cui l’AGEA aveva rideterminato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2002/2003, notificata nell’ottobre 2022, contestando con dodici motivi profili di eccesso di potere, violazione del diritto di difesa, decadenza e prescrizione, nonché incompatibilità con il diritto eurounitario.
L’Agenzia non si costituiva in giudizio, pur essendo regolarmente notificato il ricorso. All’udienza di smaltimento dell’arretrato il Collegio avvisava le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità conseguente all’entrata in vigore, nelle more del giudizio, dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023. La causa era quindi posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in corso di causa, il legislatore è intervenuto con l’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, dettato per dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea che avevano dichiarato non conformi al diritto eurounitario le disposizioni nazionali in materia di prelievo supplementare. La norma affida all’AGEA il compito di eseguire le operazioni nazionali di compensazione e di rideterminare il prelievo, disciplinandone parametri, criteri e modalità.
Il punto decisivo è il comma 4 della disposizione, che sancisce che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti. Si tratta, osserva il Tribunale, di una disciplina sopravvenuta che incide direttamente e in via generale su tutti gli atti accertativi di rideterminazione del prelievo emessi fino al 10 agosto 2023.
Poiché l’atto impugnato è intervenuto in data 18 ottobre 2022, esso rientra indubitabilmente nel novero dei provvedimenti colpiti: è divenuto inefficace e ciò priva la ricorrente del necessario interesse a ricorrere, risultando ormai necessaria l’attività di ricalcolo secondo le nuove indicazioni legislative. L’art. 10-bis, del resto, “priva di effetto” le comunicazioni anteriori, imponendo all’Amministrazione di adottarne di nuove.
Il Tribunale precisa che non risulta che, nelle more, siano già state adottate nuove comunicazioni di ricalcolo, le quali dovranno eventualmente essere impugnate in via separata. Conclusivamente il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La mancata costituzione dell’Amministrazione resistente esime il Collegio dalla determinazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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