Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1561 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., presuppone un titolo avente valore ed efficacia di giudicato e accerta l’inottemperanza dell’amministrazione obbligata. Il rimedio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice assegna all’ente un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La parte ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’ente debitore.
Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale ha però precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di permetterne il soddisfacimento. Di qui la conseguenza che l’entità delle somme calcolate dalla creditrice non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha altresì accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, degli accessori e degli interessi maturati. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con attività rientrante nei compiti istituzionali e senza diritto a compenso. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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