Occupazione suolo pubblico in zona storica limitata dalle prescrizioni della Soprintendenza anche in caso di rapporto 1:1 (TAR Puglia n. 272 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico di spazi all’aperto annessi a pubblici esercizi, le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, ex art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, e recepite negli elaborati grafici allegati al Regolamento comunale (quale la Tavola 4/4), costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso e devono essere interpretate in combinato disposto con le sue disposizioni generali. Ne consegue che il criterio del rapporto 1:1 tra superficie interna e superficie esterna, ex art. 22 del Regolamento, trova un limite invalicabile nelle specifiche prescrizioni localizzative fissate dalla Soprintendenza, che non possono essere derogate dalla mera applicazione del parametro quantitativo massimo. Il mero protrarsi nel tempo di una situazione di fatto contraria alla regolamentazione di settore non la rende legittima. La sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato non priva il ricorrente dell’interesse a ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un pubblico esercizio nella zona antica di un comune pugliese, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale aveva autorizzato la società controinteressata all’occupazione di suolo pubblico per l’anno 2025, su un’area antistante il proprio locale e prospiciente una piazza storica. Il titolare del locale concorrente lamentava che l’autorizzazione, rilasciata per complessivi 60 mq in applicazione del rapporto 1:1 previsto dall’art. 22 del Regolamento comunale, consentisse l’occupazione in aree diverse da quelle individuate dalla Tavola 4/4, la quale recepiva graficamente le prescrizioni della Soprintendenza. Nel corso del giudizio, decorso il termine di efficacia del provvedimento, il ricorrente ha manifestato interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso la natura meramente confermativa del provvedimento impugnato, qualificato dall’Amministrazione come proroga dell’autorizzazione del 2024. Il Collegio ha osservato che l’atto costituiva l’esito di una nuova richiesta di autorizzazione presentata nel 2025 e aveva ad oggetto un nuovo arco temporale, con conseguente tempestività e ammissibilità del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura del ricorrente, ravvisando una illegittimità del provvedimento nella parte in cui aveva consentito l’occupazione in aree diverse da quelle prescritte dalla Soprintendenza. I giudici hanno chiarito che il parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, allegato al Regolamento comunale per formarne parte integrante e sostanziale, costituisce un limite specifico alle previsioni generali dell’art. 22 del medesimo Regolamento. La Tavola 4/4 non fa che riprodurre in forma grafica le prescrizioni della Soprintendenza, individuando le aree occupabili e la tipologia di occupazione ammessa.
La Corte ha quindi escluso una contraddizione tra l’art. 22 del Regolamento e gli elaborati grafici allegati: il rapporto 1:1 tra superficie interna e superficie esterna e il limite massimo di 60 mq operano “di norma” e come soglia massima, ma trovano un necessario limite nelle prescrizioni specifiche della Soprintendenza. Autorizzare l’occupazione in spazi ulteriori e diversi rispetto a quelli individuati comporterebbe, di per sé, la violazione delle prescrizioni stesse. Il mero protrarsi nel tempo di una situazione di fatto contraria alla regolamentazione di settore non è stato ritenuto idoneo a legittimarla.
Quanto alla sussistenza dell’interesse del ricorrente, il TAR ha rilevato la vicinanza delle attività e la possibilità che gli ombrelloni installati potessero costituire una schermatura dell’area occupata dal ricorrente, interferendo con la sua attività. Ha inoltre valorizzato le specifiche esigenze di tutela dell’ambiente urbano e dei beni culturali della zona interessata. Il Collegio ha infine dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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