Nullità del contratto di soggiorno per falsa idoneità alloggiativa (TAR Toscana n. 1558 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione dell’idoneità alloggiativa dell’alloggio offerto al lavoratore straniero integra l’istanza contenente dati non rispondenti al vero, poiché la sistemazione abitativa è elemento costitutivo della domanda di emersione, e non atto esterno ad essa. Ne consegue la nullità del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, con revoca del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato al lavoratore. Il provvedimento prefettizio che dichiara tale nullità è legittimo quando la falsità risulti accertata dall’Amministrazione e il modulo di emersione richieda specificamente l’indicazione dell’alloggio e delle modalità di pagamento del canone.
Il Fatto
Un datore di lavoro presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Livorno l’istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. L’Amministrazione rigettava l’istanza con provvedimento del 30 agosto 2021, rilevando, sulla base di una nota del Comune di Livorno, che il certificato di idoneità alloggiativa prodotto dal datore di lavoro risultava contraffatto e non era stato rilasciato dall’ente locale. La reiezione richiamava l’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, secondo cui il contratto di soggiorno stipulato su istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 cod. civ.
Il lavoratore impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Secondo la tesi ricostruttiva del ricorrente, la nullità contrattuale opererebbe solo per le falsità contenute direttamente nell’istanza, non per quelle relative a un atto esterno come l’idoneità abitativa. L’Amministrazione resisteva, sostenendo che l’idoneità alloggiativa integra l’istanza medesima.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso e ritiene le censure infondate, in linea con la giurisprudenza amministrativa, anche dello stesso TAR Toscana. Il passaggio decisivo è la qualificazione della sistemazione alloggiativa: essa non è elemento estraneo alla domanda di emersione, ma elemento costitutivo della stessa.
A sostegno di tale lettura, il Collegio osserva che il modulo presentato alla Prefettura, debitamente compilato, contiene un riquadro denominato « Sistemazione alloggiativa del lavoratore », nel quale si richiede di indicare l’ubicazione dell’alloggio messo a disposizione e le modalità di pagamento dell’eventuale canone. Inoltre, nella prima pagina dell’istanza il datore di lavoro si impegnava a fornire al lavoratore un alloggio rientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Da qui la conclusione: la falsa attestazione di tale qualità — per di più realizzata attraverso la produzione di documenti contraffatti, condotta illecita sotto ulteriori e autonomi profili — integra a pieno titolo la fattispecie dell’istanza contenente dati non rispondenti al vero, sanzionata dall’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020 con la nullità del contratto di soggiorno e la revoca del permesso eventualmente rilasciato.
Il provvedimento prefettizio risulta pertanto legittimo, avendo l’Amministrazione applicato correttamente la disposizione. Il Collegio richiama in tal senso TAR Puglia, Bari, 490/2024, TAR Lazio, Latina, 347/2023 e TAR Toscana, II, 27 settembre 2024 n. 1052.
Il ricorso è respinto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo nella somma di € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
Nota della Redazione
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