La carta docente spetta anche ai precari: ottemperanza al giudicato (TAR Abruzzo n. 228 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente, anche se non di ruolo, il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015 costituisce titolo per proporre azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a., non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. L’Amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inerte. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando l’importo da corrispondere sia contenuto e la sentenza di merito abbia già previsto la produzione di interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza della sentenza n. 30/2024 del Tribunale di Vasto, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati nel provvedimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, non aveva dato corso all’esecuzione del giudicato. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo non si costituiva. Il ricorso era proposto ai sensi degli articoli 112 e 114 c.p.a., senza previa diffida, come espressamente consentito dalla disciplina del processo amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando il proprio consolidato orientamento espresso, tra l’altro, nella sentenza n. 267/2025. Il Collegio ha rilevato la sussistenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
La norma, calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, il riferimento al “titolo esecutivo” contenuto nel d.l. n. 669/1996 non impone l’apposizione della formula esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, c.p.a. la dispensa espressamente ai fini dell’ottemperanza. Quanto all’eccezione di incompetenza, il Collegio ha precisato che l’organo intimato non può addurre la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente.
Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di accreditare le somme relative al bonus sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, che avrebbe provveduto in via sostitutiva entro i successivi quarantacinque giorni. Eventuali spettanze del commissario, poste a carico dell’Amministrazione, sarebbero state liquidate con separato decreto.
Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerato l’importo contenuto da corrispondere e la già prevista produzione di interessi. Ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila, vista la serialità del contenzioso, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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