Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1824 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., presuppone un titolo avente valore ed efficacia di giudicato e non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, svolgendo la sola funzione di consentirne il soddisfacimento secondo la dimensione fissata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore, per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’azione di ottemperanza è ammissibile. All’inottemperanza conseguono l’ordine di pagamento entro un termine e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 274/2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, la somma di euro 500,00. Il titolo è passato in giudicato e risulta notificato in data 29.04.2024.
Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia e di condannare la resistente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Per questa ragione i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione.
Quanto a capitale residuo e interessi, il Collegio afferma che andrà comunque verificata l’esatta misura, con riguardo a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Sulla base di tali rilievi il ricorso è accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli oneri, nei limiti richiamati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, senza alcun compenso.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento, e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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